Art. 1

In vigore dal 12 dic 2005
Il regolamento (CE) n. 3605/93 è così modificato: 1) L’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 1.   Le cifre relative all’ammontare previsto del disavanzo pubblico e del debito pubblico per l’anno in corso sono le cifre determinate dagli Stati membri. Esse rispecchiano le previsioni ufficiali più recenti, tenuto conto delle ultime decisioni in materia di bilancio e delle prospettive e degli sviluppi economici. Esse dovrebbero essere presentate quanto più possibile a ridosso della scadenza fissata per la trasmissione. 2.   Per cifre relative all’ammontare effettivo del debito e del disavanzo pubblico si intendono i risultati stimati, provvisori, semidefinitivi o definitivi per un anno passato. I dati di previsione insieme ai dati effettivi devono costituire una serie temporale coerente per quanto riguarda le definizioni e i concetti.» 2) All’articolo 4 i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1.   A decorrere dall’inizio del 1994 gli Stati membri comunicano alla Commissione due volte l’anno, la prima entro il 1o aprile dell’anno corrente (anno n) e la seconda entro il 1o ottobre dell’anno n, l’ammontare previsto ed effettivo del disavanzo pubblico e del debito pubblico. Gli Stati membri comunicano alla Commissione quali autorità nazionali sono responsabili della procedura di comunicazione per i disavanzi eccessivi. 2.   Anteriormente al 1o aprile dell’anno n gli Stati membri: — comunicano alla Commissione il disavanzo pubblico previsto per l’anno n, la stima aggiornata del disavanzo pubblico effettivo per l’anno n-1 e i disavanzi pubblici effettivi per gli anni n-2, n-3 e n-4, — forniscono simultaneamente alla Commissione i dati di previsione per l’anno n e i dati effettivi per gli anni n-1, n-2, n-3 e n-4 del rispettivo disavanzo dei conti pubblici, secondo la definizione più usata a livello nazionale, e le cifre che illustrano il raccordo fra detto disavanzo e il disavanzo pubblico per il sottosettore S.1311, — forniscono simultaneamente alla Commissione i dati effettivi per gli anni n-1, n-2, n-3 ed n-4 del rispettivo saldo operativo e le cifre che illustrano il raccordo tra i saldi operativi di ciascun sottosettore delle amministrazioni pubbliche e il disavanzo pubblico dei sottosettori S.1312, S.1313 e S.1314, — comunicano alla Commissione l’ammontare previsto del debito pubblico alla fine dell’anno n e l’ammontare effettivo del debito pubblico alla fine degli anni n-1, n-2, n-3 e n-4, — forniscono simultaneamente alla Commissione, per gli anni n-1, n-2, n-3 e n-4, le cifre che illustrano il contributo del disavanzo pubblico e di altri fattori pertinenti alla variazione dell’ammontare del debito pubblico per sottosettore. 3.   Anteriormente al 1o ottobre dell’anno n gli Stati membri: — comunicano alla Commissione il disavanzo pubblico previsto aggiornato per l’anno n e il disavanzo pubblico effettivo per gli anni n-1, n-2, n-3 e n-4 e soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, secondo e terzo trattino, — comunicano alla Commissione l’ammontare previsto aggiornato del debito pubblico alla fine dell’anno n e l’ammontare effettivo del debito pubblico alla fine degli anni n-1, n-2, n-3 e n-4 e soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, quinto trattino.» 3) Gli articoli 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 7 1.   Gli Stati membri informano la Commissione di ogni revisione importante dei dati relativi al debito pubblico e al disavanzo pubblico previsti ed effettivi già trasmessi, non appena tali dati sono disponibili. 2.   Le revisioni importanti dei dati effettivi sul disavanzo e sul debito già trasmessi sono adeguatamente documentate. Le revisioni devono essere comunque comunicate ed adeguatamente documentate se comportano un superamento dei valori di riferimento riportati nel pertinente protocollo allegato al trattato o se implicano che i dati di uno Stato membro non superano più i valori di riferimento. Articolo 8 Gli Stati membri rendono pubblici i dati effettivi sul disavanzo e sul debito e gli altri dati per gli anni passati trasmessi alla Commissione a norma degli articoli 4, 5, 6 e 7.» 4) Dopo l’articolo 8 viene inserito quanto segue: «SEZIONE 2 bis QUALITÀ DEI DATI Articolo 8 bis 1.   La Commissione (Eurostat) valuta periodicamente la qualità sia dei dati effettivi trasmessi dagli Stati membri sia dei conti pubblici settoriali sottostanti compilati a norma del SEC 95 (qui di seguito denominati “conti pubblici”). Per qualità dei dati effettivi si intende che essi ottemperano alle norme contabili e che sono dati statistici completi, affidabili, tempestivi e coerenti. La valutazione si incentra sugli ambiti individuati negli inventari degli Stati membri quali la delimitazione del settore delle amministrazioni pubbliche, la classificazione delle operazioni e delle passività pubbliche e la data di registrazione. 2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat), quanto prima possibile, le pertinenti informazioni statistiche necessarie per la valutazione della qualità dei dati, fatte salve le disposizioni relative al segreto statistico di cui al regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio. Le “informazioni statistiche” di cui al primo comma dovrebbero limitarsi alle informazioni strettamente necessarie per verificare l’ottemperanza alle norme SEC. In particolare, per informazioni statistiche si intendono: — dati provenienti dalla contabilità nazionale — inventari — tabelle relative alla notifica della procedura per i disavanzi eccessivi — questionari e chiarimenti supplementari relativi alla notifica. Il formato dei questionari sarà definito dalla Commissione (Eurostat) previa consultazione del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (in seguito denominato “CMFB”) istituito con la decisione 91/115/CEE del Consiglio (*1). 3.   La Commissione (Eurostat) riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sulla qualità dei dati effettivi trasmessi dagli Stati membri. La relazione verte sulla valutazione globale dei dati effettivi trasmessi dagli Stati membri per quanto concerne il rispetto delle norme contabili, e la completezza, l’affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati. Articolo 8 ter 1.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) un inventario dettagliato dei metodi, delle procedure e delle fonti utilizzati per compilare i dati effettivi sul disavanzo e sul debito e i conti pubblici sottostanti. 2.   Gli inventari sono predisposti secondo gli orientamenti adottati dalla Commissione (Eurostat) previa consultazione CMFB. 3.   Gli inventari sono aggiornati in seguito a revisioni dei metodi, delle fonti e delle procedure adottati dagli Stati membri per compilare i dati statistici. 4.   Gli Stati membri rendono pubblici i propri inventari. 5.   Le questioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 possono essere trattate nel corso delle visite menzionate all’articolo 8 quinquies. Articolo 8 quater 1.   In caso di dubbio circa la corretta attuazione delle norme contabili del SEC 95, lo Stato membro interessato chiede chiarimenti alla Commissione (Eurostat). La Commissione (Eurostat) esamina senza indugi la questione e comunica i chiarimenti allo Stato membro interessato e, se del caso, al CMFB. 2.   Se, secondo il parere della Commissione o dello Stato membro interessato, le questioni sono complesse o di interesse generale, la Commissione (Eurostat) adotta una decisione previa consultazione del CMFB. La Commissione (Eurostat) rende pubbliche le decisioni unitamente al parere del CMFB, fatte salve le disposizioni relative al segreto statistico di cui al regolamento (CE) n. 322/97. Articolo 8 quinquies La Commissione (Eurostat) provvede a un dialogo permanente con le autorità statistiche degli Stati membri. A tal fine la Commissione (Eurostat) effettua in tutti gli Stati membri visite di dialogo periodiche e eventuali visite metodologiche. Le visite metodologiche sono effettuate solo qualora siano stati individuati rischi sostanziali o problemi potenziali nella qualità dei dati, soprattutto per quanto riguarda i metodi, i concetti e le classificazioni applicate ai dati che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere. Le visite di dialogo sono intese a verificare i dati trasmessi, esaminare le questioni metodologiche, discutere i procedimenti statistici e le fonti illustrati negli inventari e valutare l’ottemperanza alle norme contabili. Dette visite dovrebbero essere sfruttate per individuare i rischi o potenziali problemi circa la qualità dei dati trasmessi. Le visite metodologiche sono intese a verificare i procedimenti e i conti pubblici che comprovano i dati effettivi trasmessi e a trarre conclusioni dettagliate circa la qualità dei dati trasmessi di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1. Le visite metodologiche non dovrebbero esulare dal campo puramente statistico. Ciò dovrebbe rispecchiarsi nella composizione delle delegazioni di cui all’articolo 8 sexies. Quando effettua le visite di dialogo e le visite metodologiche, la Commissione (Eurostat) trasmette i risultati provvisori agli Stati membri interessati affinché formulino osservazioni in merito. Articolo 8 sexies 1.   Quando effettua una visita metodologica negli Stati membri, la Commissione (Eurostat) può chiedere l’assistenza di esperti contabili nazionali, proposti da altri Stati membri su base volontaria, e di funzionari di altri servizi della Commissione. L’elenco degli esperti contabili nazionali la cui assistenza la Commissione può richiedere sarà elaborato in base alle proposte inviate alla Commissione dalle autorità nazionali responsabili della procedura di comunicazione per i disavanzi eccessivi. 2.   Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie a facilitare le visite metodologiche. Dette visite dovrebbero limitarsi alle autorità nazionali che svolgono un ruolo nella trasmissione dei dati ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi. Gli Stati membri assicurano tuttavia che i servizi che intervengono direttamente o indirettamente nella produzione dei conti pubblici e del debito, e se necessario le autorità nazionali cui incombe una responsabilità funzionale di controllo dei conti pubblici, forniscano ai funzionari della Commissione o agli altri esperti di cui al paragrafo 1, l’assistenza necessaria all’esercizio delle loro funzioni, inclusa la messa a disposizione di documenti per comprovare i dati effettivi sul disavanzo e sul debito trasmessi e i conti pubblici sottostanti. Le rilevazioni riservate del sistema statistico nazionale dovrebbero essere fornite solo alla Commissione (Eurostat). Fatto salvo l’obbligo generale degli Stati membri di porre in essere tutte le misure necessarie per facilitare le visite metodologiche, gli interlocutori di Eurostat per le visite metodologiche di cui al primo comma sono, in ciascuno Stato membro, i servizi responsabili della procedura di comunicazione per i disavanzi eccessivi. 3.   La Commissione (Eurostat) assicura che i funzionari e gli esperti che partecipano a tali visite offrano piena garanzia di competenza tecnica, di indipendenza professionale e di rispetto della riservatezza. Articolo 8 septies La Commissione (Eurostat) riferisce al comitato economico e finanziario sui risultati delle visite di dialogo e metodologiche, comprese eventuali osservazioni formulate dallo Stato membro interessato in merito a tali risultati. Dopo essere state trasmesse al comitato economico e finanziario, tali relazioni, unitamente alle eventuali osservazioni formulate dallo Stato membro interessato, sono rese pubbliche, fatte salve le disposizioni relative al segreto statistico di cui al regolamento (CE) n. 322/97. SEZIONE 2 ter FORNITURA DEI DATI DA PARTE DELLA COMMISSIONE Articolo 8 octies 1.   La Commissione (Eurostat) fornisce i dati effettivi sul disavanzo e sul debito pubblico ai fini dell’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, entro le tre settimane successive alle scadenze fissate per la trasmissione all’articolo 4, paragrafo 1 o alle revisioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1. I dati sono forniti mediante pubblicazione. 2.   La Commissione (Eurostat) non differisce la fornitura dei dati effettivi sul disavanzo e sul debito pubblico degli Stati membri se uno Stato membro non ha trasmesso i propri dati. Articolo 8 nonies 1.   La Commissione (Eurostat) può esprimere riserve in merito alla qualità dei dati effettivi trasmessi dagli Stati membri. Al massimo tre giorni lavorativi prima della data di pubblicazione prevista, la Commissione (Eurostat) comunica allo Stato membro in questione e al presidente del comitato economico e finanziario la riserva che intende esprimere e rendere pubblica. Se la questione è risolta dopo la pubblicazione dei dati e della riserva, il ritiro della riserva è reso pubblico immediatamente. 2.   La Commissione (Eurostat) può modificare i dati effettivi trasmessi dagli Stati membri e fornire dati rettificati e una motivazione delle modifiche allorché è dimostrato che i dati effettivi trasmessi dagli Stati membri non ottemperano alle disposizioni dell’articolo 8 bis, paragrafo 1. Al massimo tre giorni lavorativi prima della data di pubblicazione prevista, la Commissione (Eurostat) trasmette allo Stato membro in questione e al presidente del comitato economico e finanziario i dati rettificati e la motivazione delle modifiche. SEZIONE 2 quater DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 8 decies 1.   Gli Stati membri assicurano che i dati effettivi trasmessi alla Commissione siano forniti conformemente ai principi di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97. A tale riguardo, le autorità statistiche nazionali hanno la responsabilità di garantire la conformità dei dati trasmessi agli e alle relative norme contabili del SEC 95. 2.   Gli Stati membri adottano tutte le misure atte ad assicurare che i funzionari preposti alla trasmissione alla Commissione dei dati effettivi e dei conti pubblici sottostanti operino conformemente ai principi fissati all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97. Articolo 8 undecies In caso di revisione del SEC 95 o di modifica della sua metodologia, decisa dal Parlamento europeo e dal Consiglio o dalla Commissione in base alle norme in materia di competenza e alle norme procedurali definite dal trattato e dal regolamento (CE) n. 2223/96, la Commissione introduce negli i nuovi riferimenti al SEC 95. (*1)   GU L 59 del 6.3.1991, pag. 19.» "
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