Art. 1
In vigore dal 12 dic 2005
Il testo del paragrafo relativo alla Lettonia che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 è sostituito dal seguente:
«Lettonia
Quantità minima per ettolitro di alcole:
1)
miscela delle seguenti sostanze:
—
9 litri di alcole isopropile,
—
1 litro di acetone,
—
0,4 grammi di blu di metilene o blu di timolo o violetto di metile;
2)
miscela delle seguenti sostanze:
—
2 litri di metiletilchetone,
—
3 litri di metilisobutilchetone;
3)
miscela delle seguenti sostanze:
—
3 litri di acetone o alcole isopropile,
—
2 grammi di denatonium benzoato;
4)
10 litri di acetato di etile.
Quantità minima per ettolitro di alcole etilico disidradato (contenente al massimo 0,5 % di acqua):
1)
minimo 5 litri e massimo 7 litri di benzina o petrolio.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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