Art. 1

In vigore dal 12 dic 2005
Il testo del paragrafo relativo alla Lettonia che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 è sostituito dal seguente: «Lettonia Quantità minima per ettolitro di alcole: 1) miscela delle seguenti sostanze: — 9 litri di alcole isopropile, — 1 litro di acetone, — 0,4 grammi di blu di metilene o blu di timolo o violetto di metile; 2) miscela delle seguenti sostanze: — 2 litri di metiletilchetone, — 3 litri di metilisobutilchetone; 3) miscela delle seguenti sostanze: — 3 litri di acetone o alcole isopropile, — 2 grammi di denatonium benzoato; 4) 10 litri di acetato di etile. Quantità minima per ettolitro di alcole etilico disidradato (contenente al massimo 0,5 % di acqua): 1) minimo 5 litri e massimo 7 litri di benzina o petrolio.»
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