Art. 2

In vigore dal 8 dic 2005
A richiesta dell’interessato, l’ufficio doganale in cui è stata effettuata la contabilizzazione procede al rimborso parziale dei dazi doganali per i prodotti originari dei paesi terzi di cui trattasi e immessi in libera pratica durante il periodo di applicazione dei regolamenti rettificati. Le domande di rimborso sono presentate entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo a quello dell’entrata in vigore del presente regolamento, accompagnate dalla dichiarazione di immissione in libera pratica per l’importazione di cui trattasi.
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