Art. 1
In vigore dal 7 dic 2005
1. L’elenco dei prodotti alla cui esportazione sono concesse le restituzioni di cui all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, i rispettivi importi e le destinazioni sono fissati nell’allegato del presente regolamento.
2. I prodotti debbono soddisfare le condizioni relative al bollo sanitario previste rispettivamente:
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nell’allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE,
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nell’allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE,
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nell’allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE.
Storico versioni
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