Art. 1

Restrizioni applicabili alle domande di titoli dei vari importatori

In vigore dal 7 dic 2005
Il regolamento (CE) n. 1864/2004 è modificato come segue. 1) L’ è sostituito dal seguente: « 1.   Alle condizioni stabilite dal presente regolamento si procede all’apertura di contingenti tariffari per l’importazione nella Comunità di conserve di funghi del genere Agaricus, dei codici NC 0711 51 00 , 2003 10 20 e 2003 10 30 (di seguito “conserve di funghi”). Nell’allegato I figurano il volume di ciascun contingente tariffario, il numero d’ordine corrispondente e il periodo rispettivo di applicazione. 2.   L’aliquota del dazio applicabile è del 12 % ad valorem per i prodotti del codice NC 0711 51 00 e del 23 % per i prodotti dei codici NC 2003 10 20 e 2003 10 30 . Tuttavia non si applicano dazi doganali ai prodotti originari della Romania e della Bulgaria.» 2) All’articolo 5, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il titolo è valido dalla data effettiva del rilascio ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, fino al 31 dicembre dell’anno di cui trattasi.» 3) All’articolo 6, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Per le importazioni originarie della Cina e degli altri paesi, qualora una categoria di importatori non esaurisca il quantitativo assegnatole, il quantitativo residuo è assegnato all’altra categoria.» 4) L’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Restrizioni applicabili alle domande di titoli dei vari importatori 1.   Il peso complessivo (peso netto sgocciolato) indicato nelle domande di titoli di importazione nella Comunità di conserve di funghi originarie della Cina e/o degli altri paesi presentate da un importatore tradizionale non può vertere su un quantitativo superiore al 150 % del quantitativo di riferimento. 2.   Il peso complessivo (peso netto sgocciolato) indicato nelle domande di titoli di importazione nella Comunità di conserve di funghi originarie della Cina e/o degli altri paesi presentate da un nuovo importatore non può vertere su un quantitativo superiore all’1 % della somma dei contingenti tariffari assegnati alla Cina e agli altri paesi, a norma dell’allegato I del presente regolamento.» 5) All’articolo 8, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli importatori presentano le domande di titoli nei primi cinque giorni lavorativi di gennaio.» 6) All’articolo 9, il primo comma è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno lavorativo di gennaio, i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione.» 7) All’articolo 10, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Se si constata che i quantitativi richiesti superano il quantitativo disponibile, la Commissione fissa mediante regolamento un coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di cui trattasi.» 8) All’articolo 16, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Qualora si constati che le domande e/o dichiarazioni presentate da un importatore alle autorità competenti di uno Stato membro sono false, fuorvianti o imprecise, salvo casi di errore palese, dette autorità escludono tale importatore dal beneficio del regime dei titoli di importazione per il periodo successivo di presentazione delle domande di cui all’articolo 8, paragrafo 2.» 9) L’allegato I è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.
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