Art. 1

In vigore dal 7 dic 2005
I prodotti di base che non beneficiano del regime di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 sono elencati all’allegato I del presente regolamento. Tuttavia, tali prodotti di base sono esclusi dal beneficio del regime suindicato solo se destinati ad essere utilizzati per la trasformazione di prodotti indicati: a) all’allegato I del regolamento (CE) n. 1784/2003, esclusi i prodotti di cui al codice NC 2309 ; b) all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio (5).
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