Art. 1
In vigore dal 7 dic 2005
Il regolamento (CE) n. 1164/2005 è così modificato:
1)
All', il quantitativo di «90 000» tonnellate è sostituito dal quantitativo di «155 197» tonnellate.
2)
All'articolo 4, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle 15 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, tranne il 3 agosto 2005, il 17 agosto 2005, il 31 agosto 2005, il 28 dicembre 2005, il 12 aprile 2006 e il 24 maggio 2006, settimane nel corso delle quali non saranno effettuate gare.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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