Art. 2

In vigore dal 5 dic 2005
Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, alla gestione del contingente autonomo si applica il regolamento (CE) n. 1864/2004. Tuttavia le disposizioni dell’, dell’, paragrafi 2 e 5, dell’, paragrafi 2, 3 e 4, dell’, dell’articolo 8, paragrafo 2, e degli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1864/2004 non si applicano alla gestione del contingente autonomo.
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