Art. 1
In vigore dal 30 nov 2005
In deroga all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999, per determinare il tasso di restituzione applicabile al latte e ai prodotti lattiero-caseari nel caso delle consegne di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all’articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento, effettuate dal 1o al 16 giugno 2005 secondo la procedura prevista dall’articolo 37 del suddetto regolamento, il giorno preso in considerazione è il 16 giugno 2005.
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