Art. 2

In vigore dal 29 nov 2005
Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento e le misure transitorie per agevolare il passaggio delle disposizioni attuali a quelle stabilite nel presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2005/1964 — Testo vigente | Portale Normativo