Art. 1
In vigore dal 28 nov 2005
Il regolamento (CE) n. 1917/2000 è modificato come segue:
1)
L' è sostituito dal seguente:
«
In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di base, non sono oggetto delle statistiche del commercio estero trasmesse alla Commissione le merci:
—
immesse in libera pratica dopo essere state vincolate al regime doganale del perfezionamento attivo o della trasformazione sotto controllo doganale,
—
comprese nell'elenco delle esclusioni di cui all'allegato I.»
2)
All'articolo 15, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera m):
«m)
l'elettricità e il gas.»
3)
All'articolo 16, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Gli Stati membri possono applicare una procedura di dichiarazione semplificata per la registrazione statistica delle esportazioni di impianti industriali.
3. La procedura semplificata può essere applicata soltanto alle esportazioni di impianti industriali il cui valore statistico globale sia, per ciascuno di essi, superiore a 3 milioni di EUR, a meno che si tratti di impianti industriali riutilizzati; in tal caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione i criteri adottati.
Il valore statistico di un impianto industriale è dato dalla somma dei valori statistici dei suoi componenti e dei valori statistici delle merci di cui al paragrafo 1, secondo comma.»
4)
L'articolo 17 è sostituito dal seguente:
«Articolo 17
1. Ai fini del presente capitolo, i componenti che rientrano in un dato capitolo della nomenclatura combinata sono classificati nella sottovoce pertinente (componenti d'impianti industriali) del capitolo 98 della citata nomenclatura.
2. Qualora gli Stati membri non ammettano una procedura di dichiarazione semplificata per la registrazione statistica dei componenti di impianti industriali nelle sottovoci di cui al capitolo 98, le merci sono classificate nelle sottovoci pertinenti previste negli altri capitoli della nomenclatura combinata.»
5)
L'articolo 18 è sostituito dal seguente:
«Articolo 18
I numeri di codice relativi alle sottovoci di raggruppamento per impianti industriali sono composti secondo le seguenti regole, conformemente alla nomenclatura combinata:
a)
il codice è costituito da otto cifre;
b)
le prime quattro cifre sono 9880 ;
c)
la quinta e la sesta cifra corrispondono al capitolo della nomenclatura combinata nel quale rientrano le merci che costituiscono il componente;
d)
la settima e l'ottava cifra sono 0.»
6)
L'articolo 19, paragrafo 3, è soppresso.
7)
L'articolo 20 è modificato come segue:
a)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
“proprietà di una nave o di un aeromobile” il fatto, per una persona fisica o giuridica, di essere registrata come proprietario di una nave o di un aeromobile;»
b)
la lettera d) è soppressa.
8)
L'articolo 21 è sostituito dal seguente:
«Articolo 21
1. Le statistiche del commercio estero da trasmettere alla Commissione riguardano i seguenti atti:
a)
il trasferimento della proprietà di una nave o di un aeromobile da una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo a una persona fisica o giuridica stabilita nello Stato membro dichiarante ed iscritta nel suo registro navale o aeronautico nazionale. Tale atto è assimilato a un'importazione;
b)
il trasferimento della proprietà di una nave o di un aeromobile da una persona fisica o giuridica stabilita nello Stato membro dichiarante ed iscritta nel suo registro navale o aeronautico nazionale a una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo. Tale atto è assimilato a un'esportazione;
c)
l'ingresso di una nave o di un aeromobile nel territorio statistico della Comunità o la loro uscita dal territorio statistico della Comunità per operazioni finalizzate alla lavorazione per conto terzi o successive a tale lavorazione.
Ai fini della lettera b), l'esportazione è registrata nello Stato membro di costruzione se la nave o l'aeromobile sono nuovi.
Ai fini della lettera c), con “lavorazione” si intendono soltanto le operazioni intese alla produzione di una nave o un aeromobile nuovi o realmente migliorati.
2. Le statistiche sugli atti di cui al paragrafo 1, trasmesse dagli Stati membri alla Commissione, comprendono i seguenti dati:
a)
il codice corrispondente alla suddivisione della nomenclatura combinata;
b)
il regime statistico;
c)
il paese partner, ovvero:
—
nel caso degli atti di cui al paragrafo 1, lettera a), il paese terzo di costruzione se la nave o l'aeromobile sono nuovi e, negli altri casi, il paese terzo in cui è stabilita la persona fisica o giuridica che trasferisce la proprietà della nave o dell'aeromobile,
—
nel caso degli atti di cui al paragrafo 1, lettera b), il paese terzo in cui è stabilita la persona fisica o giuridica alla quale è trasferita la proprietà della nave o dell'aeromobile,
—
nel caso degli atti di cui al paragrafo 1, lettera c), il paese terzo di provenienza delle navi e degli aeromobili che entrano nel territorio statistico della Comunità e il paese di destinazione delle navi e degli aeromobili che escono dal territorio statistico della Comunità;
d)
per le navi, la quantità, in numero di pezzi e nelle altre unità supplementari eventualmente previste dalla nomenclatura combinata; per gli aeromobili, la quantità, in massa netta e in unità supplementari;
e)
il valore statistico inteso come importo totale che sarebbe fatturato in caso di vendita o di acquisto della nave o dell'aeromobile interi, esclusi i costi di trasporto e di assicurazione.
3. Il periodo di riferimento è dato dal mese in cui avviene il trasferimento di proprietà laddove si tratti degli atti di cui al paragrafo 1, lettera a) o lettera b), oppure dal mese in cui avviene il movimento laddove si tratti degli atti di cui al paragrafo 1, lettera c).»
9)
L'articolo 22 è sostituito dal seguente:
«Articolo 22
Le autorità nazionali hanno accesso a fonti di dati complementari rispetto a quelle previste dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1172/1995, compreso l'accesso alle informazioni dei registri navali e aeronautici nazionali eventualmente necessarie ai fini dell'individuazione del trasferimento di proprietà di tali beni.»
10)
All'articolo 24, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
il codice paese del paese partner o il codice paese semplificato QS;».
11)
L'articolo 25 è sostituito dal seguente:
«Articolo 25
Ai fini del presente capitolo, per “invii scaglionati” si intendono le importazioni o le esportazioni, frazionate in più invii per esigenze commerciali o di trasporto, dei componenti di una merce completa, smontata o non montata.»
12)
L'articolo 29, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
«2. I risultati mensili relativi agli atti di cui al paragrafo 1, che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, comprendono i seguenti dati:
a)
il codice corrispondente alla suddivisione della nomenclatura combinata;
b)
il codice paese del paese partner o il codice paese semplificato QW;
c)
il regime statistico;
d)
la quantità in massa netta;
e)
il valore statistico.
Ai fini della lettera a), per le merci destinate agli operatori di impianti in alto mare o necessarie al funzionamento dei motori, dei macchinari e di altre apparecchiature di tali impianti vengono utilizzati i seguenti codici semplificati:
—
9931 24 00 : merci dei capitoli da 1 a 24 della NC;
—
9931 27 00 : merci del capitolo 27 della NC;
—
9931 99 00 : merci classificate altrove.
Fatta salva la regolamentazione doganale, per quanto concerne i beni provenienti da o destinati a tali impianti, si intende per “paese partner” di cui alla lettera b) il paese di stabilimento della persona fisica o giuridica responsabile della gestione commerciale dell'impianto.»
13)
L'articolo 31 è sostituito dal seguente:
«Articolo 31
1. Sono trasmesse alla Commissione le statistiche del commercio con i paesi terzi riguardanti:
a)
l'ingresso di un veicolo spaziale nel territorio statistico della Comunità o la sua uscita dal territorio statistico della Comunità per operazioni finalizzate alla lavorazione per conto terzi o successive a tale lavorazione;
b)
il lancio nello spazio di un veicolo spaziale che sia stato oggetto di un trasferimento di proprietà tra una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo e una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro;
c)
il lancio nello spazio di un veicolo spaziale che sia stato oggetto di un trasferimento di proprietà da una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro a una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo.
L'operazione di cui alla lettera b) è registrata come importazione nello Stato membro in cui è stabilito il nuovo proprietario.
L'operazione di cui alla lettera c) è registrata come esportazione dallo Stato membro di costruzione del veicolo spaziale finito.
Ai fini del presente paragrafo, con “lavorazione” si intendono soltanto le operazioni intese alla produzione di un veicolo spaziale nuovo o realmente migliorato.
2. I risultati mensili relativi alle operazioni di cui al paragrafo 1, che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, comprendono i seguenti dati:
a)
il codice corrispondente alla suddivisione della nomenclatura combinata;
b)
il codice del paese partner;
c)
il regime statistico;
d)
la quantità, in massa netta e in unità supplementari;
e)
il valore statistico, definito come valore del veicolo spaziale “franco fabbrica”, conformemente alle condizioni di consegna che figurano nell'allegato III del presente regolamento.
Ai fini della lettera b), il “paese partner” è determinato in base ai seguenti criteri:
—
per le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), per “paese partner” si intendono il paese terzo di origine per il veicolo spaziale che entra nel territorio statistico della Comunità e il paese di destinazione per il veicolo spaziale che esce dal territorio statistico della Comunità,
—
per le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), per “paese partner” si intende il paese di costruzione del veicolo spaziale finito,
—
per le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), per “paese partner” si intende il paese di stabilimento della persona fisica o giuridica cui è trasferita la proprietà del veicolo spaziale.
3. Il periodo di riferimento è dato dal mese in cui avviene il movimento laddove si tratti delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), oppure dal mese in cui avviene il trasferimento di proprietà laddove si tratti delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).»
14)
Al titolo II, dopo l'articolo 31 sono aggiunti i capitoli 9 e 10 seguenti:
«CAPITOLO 9
Elettricità e gas
Articolo 31 bis
Oltre alle fonti di dati previste dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1172/95, le autorità nazionali possono disporre che le informazioni pertinenti ai fini del monitoraggio dei flussi commerciali di elettricità e gas tra lo Stato membro dichiarante e i paesi terzi vengano fornite direttamente dagli operatori, proprietari o gestori della rete di trasmissione nazionale dell'elettricità o del gas, stabiliti nel paese membro dichiarante.
CAPITOLO 10
Prodotti del mare
Articolo 31 ter
1. Ai fini del presente articolo, per “prodotti del mare” si intendono i prodotti della pesca, i minerali, i recuperi marittimi e tutti gli altri prodotti non ancora sbarcati da navi d'alto mare.
2. Le statistiche del commercio estero da trasmettere alla Commissione riguardano gli atti seguenti:
a)
lo sbarco di prodotti del mare nei porti dello Stato membro dichiarante oppure il loro passaggio a bordo di navi registrate in uno Stato membro da navi registrate in un paese terzo. Tali atti sono assimilati a importazioni;
b)
lo sbarco di prodotti del mare nei porti di un paese terzo da una nave registrata nello Stato membro dichiarante oppure il loro passaggio a bordo di navi registrate in un paese terzo da navi registrate in uno Stato membro. Tali atti sono assimilati a esportazioni.
3. I risultati mensili relativi agli atti di cui al paragrafo 2, che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, comprendono i seguenti dati:
a)
il codice corrispondente alla suddivisione della nomenclatura combinata;
b)
il codice del paese partner, ovvero:
—
all'importazione, il paese terzo nel quale è registrata la nave che effettua la raccolta del prodotto del mare,
—
all'esportazione, il paese terzo in cui viene sbarcato il prodotto del mare o nel quale è registrata la nave che acquisisce il prodotto del mare;
c)
il regime statistico;
d)
la quantità in massa netta;
e)
il valore statistico.
4. Le autorità nazionali hanno accesso a fonti di dati complementari rispetto a quelle previste dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1172/95, compreso l'accesso alle informazioni relative alle dichiarazioni di navi registrate negli Stati membri sui prodotti del mare sbarcati in paesi terzi.»
15)
Gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
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