Art. 1
In vigore dal 24 nov 2005
1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 16 al 22 novembre 2005 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 91,01 % dei quantitativi richiesti per le zone 2) Asia e dell'83,48 % dei quantitativi richiesti per la zona 3) Europa dell'Est.
2. Fino al 16 gennaio 2006, sono sospesi per le zone di destinazione 2) Asia e 3) Europa dell'Est il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 23 novembre 2005, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 25 novembre 2005.
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