Art. 1
Quantità delle merci
In vigore dal 24 nov 2005
Il regolamento (CE) n. 1982/2004 è modificato come segue:
1)
L’articolo 9 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 9
Quantità delle merci
1. La massa netta è indicata in chilogrammi. L’indicazione della massa netta può tuttavia non venire richiesta ai fornitori delle informazioni laddove sia indicata un’unità di misura supplementare a termini del paragrafo 2.
2. Le unità supplementari sono menzionate conformemente alle informazioni precisate nella nomenclatura combinata (nel seguito “NC”), stabilita dal regolamento del Consiglio (CEE) n. 2658/87 (*1), in corrispondenza delle sottovoci interessate, il cui elenco è pubblicato nella prima parte “Disposizioni preliminari” di detto regolamento.
(*1)
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).»
"
2)
All’articolo 10 è aggiunta la frase seguente:
«Gli Stati membri possono raccogliere nella colonna B numeri di codice per finalità d’interesse nazionale purché alla Commissione vengano trasmessi solo i numeri di codice che figurano nella colonna A.»
3)
L’articolo 17 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 2 le lettere a) e b) sono sostituite dal testo seguente:
«a)
il trasferimento della proprietà di una nave o di un aeromobile da una persona fisica o giuridica stabilita in un altro Stato membro ad una persona fisica o giuridica stabilita nello Stato membro dichiarante e ivi registrata nel registro marittimo od aeronautico nazionale. Tale operazione è assimilata ad un arrivo;
b)
il trasferimento della proprietà di una nave o di un aeromobile da una persona fisica o giuridica stabilita nello Stato membro dichiarante e ivi registrata nel registro marittimo od aeronautico nazionale a una persona fisica o giuridica stabilita in un altro Stato membro. Tale operazione è assimilata ad una spedizione.
Se si tratta di navi o di aeromobili nuovi, la spedizione è registrata nello Stato membro di costruzione.»
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:
«4. Qualora non sussistano conflitti con altre norme comunitarie le autorità nazionali possono accedere per ragioni fiscali o doganali a tutte le fonti supplementari d’informazioni disponibili diverse dal sistema Intrastat o dal documento amministrativo unico, quali ad esempio i registri marittimi ed aeronautici nazionali, per ottenere le informazioni necessarie ad individuare i trasferimenti o la proprietà di tali beni.»
4)
All’articolo 21 il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:
«4. Qualora non sussistano conflitti con altre norme comunitarie le autorità nazionali possono accedere per ragioni fiscali o doganali a tutte le fonti supplementari d’informazioni disponibili diverse dal sistema Intrastat o dal documento amministrativo unico, quali le informazioni desumibili dalle dichiarazioni delle navi registrate nello Stato membro interessato in merito ai prodotti del mare sbarcati in altri Stati membri.»
5)
All’articolo 22 il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:
«4. Qualora non sussistano conflitti con altre norme comunitarie le autorità nazionali possono accedere per ragioni fiscali o doganali a tutte le fonti supplementari d’informazioni disponibili, diverse dal sistema Intrastat o dal documento amministrativo unico, che possano risultare necessarie ai fini dell’applicazione del presente articolo.»
6)
L’Articolo 23 è modificato come segue:
a)
Il titolo è sostituito dal seguente:
«Energia elettrica e gas».
b)
I paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:
«1. Le statistiche sugli scambi di merci tra Stati membri coprono le spedizioni e gli arrivi di energia elettrica e gas naturale.
2. Qualora non sussistano conflitti con altre norme comunitarie le autorità nazionali possono accedere per ragioni fiscali o doganali a tutte le fonti supplementari d’informazioni disponibili diverse dal sistema Intrastat o dal documento amministrativo unico di cui possano aver bisogno per trasmettere alla Commissione (Eurostat) i dati di cui al paragrafo 1. Le autorità nazionali possono esigere che le informazioni siano fornite direttamente da operatori stabiliti nello Stato Membro dichiarante che possiedano o gestiscano le reti nazionali per la fornitura di energia elettrica o gas naturale.»
7)
All’allegato I il punto h) è sostituito dal testo seguente:
«h)
Beni da riparare e riparati, con i pezzi di ricambio in essi incorporati. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L’obiettivo dell’operazione è semplicemente mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura dei beni stessi.»
8)
L’allegato II è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1915:oj#art-1