Art. 4

In vigore dal 23 nov 2005
L’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1254/1999 è sostituito dal seguente: «Articolo 39 1.   Al fine di tenere conto delle limitazioni alla libera circolazione che dovessero risultare dall’applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali, possono essere adottate, secondo la procedura di cui all’articolo 43, misure eccezionali di sostegno del mercato oggetto di tali limitazioni. Dette misure sono adottate su richiesta dello Stato membro interessato o degli Stati membri interessati e possono essere adottate unicamente qualora lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati abbiano adottato misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in causa. 2.   La Comunità contribuisce al finanziamento dei provvedimenti delle misure eccezionali di cui al paragrafo 1, la cui adozione è direttamente legata alle misure veterinarie e sanitarie, fino al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri, e, in caso di lotta contro l’afta epizootica, fino al 60 % di dette spese. 3.   Gli Stati membri dovrebbero garantire che, nel caso in cui i produttori contribuiscano alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò non determina una distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi. 4.   Gli articoli, 87, 88 e 89 del trattato non si applicano al contributo finanziario degli Stati membri a favore delle misure eccezionali di cui al paragrafo 1.»
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Art. 4 Regolamento (UE) 2005/1913 — Testo vigente | Portale Normativo