Art. 1

In vigore dal 18 nov 2005
Il testo dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 887/2005 è sostituito dal seguente: «1.   Le consegne in distilleria dei quantitativi di vino oggetto dei contratti approvati hanno luogo entro il 31 gennaio 2006. L’alcole prodotto è consegnato all’organismo d’intervento, in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, entro il 15 marzo 2006.»
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