Art. 1
In vigore dal 18 nov 2005
Il testo dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 887/2005 è sostituito dal seguente:
«1. Le consegne in distilleria dei quantitativi di vino oggetto dei contratti approvati hanno luogo entro il 31 gennaio 2006. L’alcole prodotto è consegnato all’organismo d’intervento, in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, entro il 15 marzo 2006.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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