Art. 1

In vigore dal 17 nov 2005
Il regolamento (CE) n. 2182/2002 è così modificato: 1) All’articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1.   I beneficiari delle azioni di cui all’articolo 13 sono i produttori di tabacco greggio titolari di una quota di produzione di tabacco a titolo del raccolto 2005, conformemente all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 2848/98, che operano in una delle regioni cui si applica il titolo IV, capitolo 10 quater, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (*1) e che si impegnano, al più tardi entro il 15 febbraio 2006, a rinunciare, a partire dal raccolto 2006, al diritto all’aiuto per la produzione di tabacco greggio previsto dal citato capitolo. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di produttori che hanno assunto tale impegno come pure il volume delle loro quote per gruppi di varietà. La possibilità di presentare domanda per beneficiare del sostegno del Fondo è limitata all’anno 2006. (*1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.» " 2) All’articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2.   L’importo totale dell’aiuto comunitario per produttore per l’insieme delle azioni di cui all’articolo 13 è il seguente: a) per i quantitativi di tabacco greggio della quota cui aveva diritto conformemente all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 2848/98 per il raccolto 2005, ed entro il limite di 10 tonnellate, il triplo dell’importo del premio nel 2005; b) per i quantitativi di tabacco greggio della quota cui aveva diritto conformemente all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 2848/98 per il raccolto 2005, a partire da 10 tonnellate e fino a 40 tonnellate comprese, il doppio dell’importo del premio nel 2005; c) per i quantitativi di tabacco greggio della quota cui aveva diritto conformemente all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 2848/98 per il raccolto 2005, oltre le 40 tonnellate, l’importo del premio nel 2005.» 3) All’articolo 17, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente: «2.   Conformemente alla procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2075/92, viene stabilita, anteriormente al 15 febbraio 2006, una ripartizione indicativa tra Stati membri delle risorse del Fondo da destinare alle azioni previste agli articoli 13 e 14 del presente regolamento, in base al limite di garanzia nazionale fissato per il raccolto 2005. 3.   Gli Stati membri mettono a punto e comunicano alla Commissione, entro il 30 aprile 2006, i piani previsionali di finanziamento delle azioni che riguardano le domande d’intervento. 4.   Se, dalle informazioni di cui al paragrafo 3, emerge che una parte delle risorse destinate a uno o più Stati membri non verrà impegnata per mancanza di domande di intervento, la Commissione fissa, entro il 30 giugno 2006, una ripartizione definitiva di tali risorse tra gli Stati membri che hanno ricevuto domande di intervento per un importo totale superiore alla loro dotazione, stabilita conformemente al paragrafo 2. La ripartizione definitiva è stabilita in modo proporzionale alla ripartizione indicativa fissata in applicazione del paragrafo 2.» 4) All’articolo 19 è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3.   In caso di irregolarità intenzionale diversa dal mancato rispetto dell’impegno di cui al paragrafo 1, il richiedente di un intervento in conformità degli articoli 13 e 14 versa un importo uguale all’importo oggetto della domanda di intervento. Tale somma è iscritta a credito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).» 5) All’articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I progetti vengono eseguiti nei due anni successivi alla data alla quale lo Stato membro ha notificato al beneficiario l’approvazione del progetto. Gli Stati membri hanno tuttavia facoltà di fissare tale termine a 30 mesi.»
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