Art. 1

In vigore dal 16 nov 2005
Le restituzioni da accordare ai prodotti di cui all', paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CE) n. 1260/2001 esportati come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 1761/2005 per la campagna 2005/2006 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.
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