Art. 3
In vigore dal 15 nov 2005
Le offerte sono valide unicamente se corredate:
a)
della prova che l'offerente ha costituito una cauzione per l'offerta, che in deroga all'articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è fissata a 10 EUR/tonnellata;
b)
dell'impegno scritto dell'offerente di utilizzare il frumento tenero, entro 60 giorni dall'uscita dai magazzini d'intervento e comunque entro il 31 agosto 2006, ai fini della sua trasformazione in farina sul territorio comunitario e di costituire una garanzia di buon fine dell'importo di 40 EUR/tonnellata entro il termine di due giorni lavorativi dal giorno in cui è stata ricevuta la dichiarazione di attribuzione della gara;
c)
dell'impegno a tenere una contabilità di magazzino che consenta di verificare che i quantitativi di frumento tenero aggiudicati siano stati trasformati in farina sul territorio comunitario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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