Art. 1

In vigore dal 14 nov 2005
Il regolamento (CEE) n. 3068/92 è modificato come segue. 1) L’ è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio dei codici NC 3104 20 10 , 3104 20 50 , 3104 20 90 e sui miscugli speciali dei codici NC ex 3105 20 10 (codici TARIC 3105 20 10 10 e 3105 20 10 20), ex 3105 20 90 (codici TARIC 3105 20 90 10 e 3105 20 90 20), ex 3105 60 90 (codici TARIC 3105 60 90 10 e 3105 60 90 20), ex 3105 90 91 (codici TARIC 3105 90 91 10 e 3105 90 91 20), ex 3105 90 99 (codici TARIC 3105 90 99 10 e 3105 90 99 20), originari della Belarus o della Russia.»; b) al paragrafo 3 la dicitura della tabella relativa alla «Russia» è sostituita dalla seguente: «Russia (tutte le società tranne la JSC Silvinit e la JSC Uralkali, codice addizionale TARIC A999)»; c) è inserito il paragrafo seguente: «3 bis.   Per le importazioni dei produttori esportatori indicati di seguito, le aliquote del dazio antidumping applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 sono le seguenti: Società Aliquota del dazio Codice addizionale TARIC JSC Silvinit, Solikamsk, Russia 23,0 % A665 JSC Uralkali, Berezniki, Russia 12,3 % A666 » 2) All’articolo 1 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica sono esenti dai dazi antidumping istituiti dall’, a condizione che siano prodotte da società i cui impegni sono accettati dalla Commissione e i cui nomi sono elencati nel regolamento (CE) n. 858/2005 della Commissione e nella decisione 2005/802/CE della Commissione, e relative modifiche, e che l’importazione sia conforme alle disposizioni dei medesimi atti della Commissione.»
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