Art. 2
In vigore dal 14 nov 2005
Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori ai sensi del regolamento (CE) n. 771/2005 della Commissione che istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti, classificati ai codici NC 7318 12 10 , 7318 14 10 , 7318 15 30 , 7318 15 51 , 7318 15 61 e 7318 15 70 e originari della Repubblica popolare cinese, dell’Indonesia, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam, sono riscossi in via definitiva conformemente alle disposizioni illustrate di seguito. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo.
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