Art. 1
In vigore dal 14 nov 2005
Il regolamento (CE) n. 1864/2004 è modificato come segue:
1)
all’, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
«Tuttavia non si applicano dazi doganali ai prodotti originari della Romania (numero d’ordine 09.4726) e della Bulgaria (numero d’ordine 09.4725).»;
2)
l’allegato I è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I
Volume e periodo di applicazione dei contingenti tariffari di cui all’, paragrafo 1, in tonnellate (peso netto sgocciolato)
Paese di origine
Dal 1o gennaio al 31 dicembre di ogni anno
Bulgaria
2 887,5 (5)
Romania
500
Cina
23 750
Altri paesi
3 290
Storico versioni
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