Art. 1

In vigore dal 14 nov 2005
Il regolamento (CE) n. 1864/2004 è modificato come segue: 1) all’, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia non si applicano dazi doganali ai prodotti originari della Romania (numero d’ordine 09.4726) e della Bulgaria (numero d’ordine 09.4725).»; 2) l’allegato I è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I Volume e periodo di applicazione dei contingenti tariffari di cui all’, paragrafo 1, in tonnellate (peso netto sgocciolato) Paese di origine Dal 1o gennaio al 31 dicembre di ogni anno Bulgaria 2 887,5  (5) Romania 500 Cina 23 750 Altri paesi 3 290
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