Art. 1

In vigore dal 8 nov 2005
Il regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato come segue: 1) l’articolo 3 è soppresso; 2) è inserito il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis Gli Stati membri sottopongono a regolari controlli il tenore di nitrati negli ortaggi che ne presentano tenori rilevanti, in particolare gli ortaggi a foglia verdi, e comunicano alla Commissione i risultati di tali controlli entro il 30 giugno di ogni anno.»; 3) è inserito il seguente articolo 3 ter: «Articolo 3 ter 1.   In deroga a quanto disposto dall’, paragrafo 1, Belgio, Irlanda, Paesi bassi e Regno Unito sono autorizzati fino al 31 dicembre 2008 a commercializzare spinaci freschi coltivati sul territorio nazionale e destinati ad essere ivi consumati il cui tenore di nitrati risulti superiore ai massimi stabiliti al punto 1.1 dell’allegato I. 2.   In deroga a quanto disposto dall’, paragrafo 1, Irlanda e Regno Unito sono autorizzati fino al 31 dicembre 2008 a commercializzare lattughe fresche coltivate sul territorio nazionale e destinate ad essere ivi consumate il cui tenore di nitrati risulti superiore ai massimi stabiliti al punto 1.3 dell’allegato I. In deroga a quanto disposto dall’, paragrafo 1, la Francia è autorizzata fino al 31 dicembre 2008 a commercializzare lattughe fresche coltivate sul territorio nazionale e destinate ad essere ivi consumate, raccolte tra l’1 ottobre ed il 31 marzo, il cui tenore di nitrati risulti superiore ai massimi stabiliti al punto 1.3 dell’allegato I.»; 4) Il punto 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 è sostituito dalla tabella che figura nell’allegato del presente regolamento.
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