Art. 1
In vigore dal 8 nov 2005
Il regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato come segue:
1)
l’articolo 3 è soppresso;
2)
è inserito il seguente articolo 3 bis:
«Articolo 3 bis
Gli Stati membri sottopongono a regolari controlli il tenore di nitrati negli ortaggi che ne presentano tenori rilevanti, in particolare gli ortaggi a foglia verdi, e comunicano alla Commissione i risultati di tali controlli entro il 30 giugno di ogni anno.»;
3)
è inserito il seguente articolo 3 ter:
«Articolo 3 ter
1. In deroga a quanto disposto dall’, paragrafo 1, Belgio, Irlanda, Paesi bassi e Regno Unito sono autorizzati fino al 31 dicembre 2008 a commercializzare spinaci freschi coltivati sul territorio nazionale e destinati ad essere ivi consumati il cui tenore di nitrati risulti superiore ai massimi stabiliti al punto 1.1 dell’allegato I.
2. In deroga a quanto disposto dall’, paragrafo 1, Irlanda e Regno Unito sono autorizzati fino al 31 dicembre 2008 a commercializzare lattughe fresche coltivate sul territorio nazionale e destinate ad essere ivi consumate il cui tenore di nitrati risulti superiore ai massimi stabiliti al punto 1.3 dell’allegato I.
In deroga a quanto disposto dall’, paragrafo 1, la Francia è autorizzata fino al 31 dicembre 2008 a commercializzare lattughe fresche coltivate sul territorio nazionale e destinate ad essere ivi consumate, raccolte tra l’1 ottobre ed il 31 marzo, il cui tenore di nitrati risulti superiore ai massimi stabiliti al punto 1.3 dell’allegato I.»;
4)
Il punto 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 è sostituito dalla tabella che figura nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1822:oj#art-1