Art. 1
In vigore dal 8 nov 2005
All’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1653/2004, la frase introduttiva del primo paragrafo è sostituita dalla seguente:
«Il comitato di direzione nomina un contabile, che è un funzionario distaccato o un agente temporaneo assunto direttamente dall’agenzia e che è incaricato di quanto segue:»
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2005:1821:oj#art-1