Art. 1
Dichiarazione di aggiudicazione e comunicazioni alla Commissione
In vigore dal 8 nov 2005
Il regolamento (CE) n. 1623/2000 è così modificato:
1)
L’articolo 92 è modificato come segue:
a)
il testo del paragrafo 2 è modificato come segue:
i)
la lettera c) è sostituita dal testo seguente:
«c)
l’ubicazione e una copia della planimetria degli impianti in cui l’alcole è trasformato in alcole puro, con indicazione della loro capacità di trasformazione annua;»
ii)
la lettera e) è sostituita dal testo seguente:
«e)
l’impegno dell’impresa a garantire che l’acquirente finale dell’alcole utilizzi quest’ultimo esclusivamente come bioetanolo, per la produzione di carburante nella Comunità;»
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:
«5. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di qualsiasi nuovo riconoscimento o revoca del riconoscimento, indicando la data esatta della decisione.»
2)
All’articolo 94, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:
«1. L’offerta deve essere presentata da un’impresa che sia riconosciuta alla data di pubblicazione del bando di gara.
2. L’offerente non può presentare più di un’offerta per ciascuna partita. Qualora egli presenti più offerte per partita, nessuna di queste è ammissibile.»
3)
All’articolo 94 bis, la lettera c) è soppressa.
4)
All’articolo 94 ter, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
«3. La Commissione notifica le decisioni adottate a norma del presente articolo agli Stati membri e agli organismi d’intervento detentori di alcole ai quali sono state presentate offerte.»
5)
L’articolo 94 quater è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 94 quater
Dichiarazione di aggiudicazione e comunicazioni alla Commissione
1. L’organismo d’intervento informa immediatamente gli offerenti, per iscritto e con ricevuta di ritorno, dell’esito dell’offerta.
2. Nei cinque giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della notifica di cui all’articolo 94 ter, paragrafo 3, l’organismo d’intervento comunica alla Commissione il nome e l’indirizzo dell’offerente corrispondente a ciascuna delle offerte presentate.
3. Entro le due settimane successive alla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, l’organismo d’intervento rilascia a ciascun aggiudicatario una dichiarazione di aggiudicazione attestante che l’offerta è stata selezionata.
4. Entro le due settimane successive alla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, ciascun aggiudicatario fornisce la prova di aver costituito, presso l’organismo d’intervento interessato, una cauzione di buona esecuzione di 40 euro per ettolitro di alcole a 100 % vol., destinata a garantire l’utilizzazione di tutto l’alcole aggiudicato ai fini previsti all’articolo 92, paragrafo 1.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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