Art. 2
In vigore dal 8 nov 2005
1. Gli stanziamenti messi a disposizione degli Stati membri per l’acquisto sul mercato del latte scremato in polvere necessario per il piano di cui all’ sono fissati nell’allegato II.
2. Il contratto per la fornitura del latte scremato in polvere di cui al paragrafo 1 è aggiudicato all’offerente selezionato a condizione che detto offerente costituisca, a nome dell’organismo di intervento, una garanzia equivalente al prezzo dell’offerta.
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