Art. 1
In vigore dal 7 nov 2005
All’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2742/90, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La somma dovuta a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2204/90 è pari a 22,00 EUR per 100 kg di caseine e/o caseinati.»
Storico versioni
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