Art. 2

In vigore dal 4 nov 2005
I preparati appartenenti al gruppo «Enzimi» che figurano nell'allegato II sono autorizzati per quattro anni per l'impiego come additivi nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2005/1811 — Testo vigente | Portale Normativo