Art. 3
In vigore dal 4 nov 2005
I prepatati appartenenti al gruppo «Enzimi», specificati nell’allegato III, sono autorizzati a tempo indeterminato come additivi nell’alimentazione animale, alle condizioni indicate nel citato allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1810:oj#art-3