Art. 1
Boe segnaletiche intermedie
In vigore dal 3 nov 2005
L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 356/2005 è sostituito dal seguente:
«Articolo 14
Boe segnaletiche intermedie
1. Agli attrezzi fissi di estensione superiore a cinque miglia nautiche sono fissate boe segnaletiche intermedie secondo le seguenti modalità:
a)
le boe segnaletiche intermedie sono collocate a distanze non superiori a cinque miglia nautiche, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell’attrezzo di estensione pari o superiore a cinque miglia nautiche;
b)
le boe segnaletiche intermedie hanno caratteristiche identiche a quelle della boa segnaletica situata all’estremità nel settore orientale, tranne per il fatto che la bandierina è di colore bianco.
2. In deroga al paragrafo 1, nel mar Baltico sono fissate boe segnaletiche intermedie agli attrezzi fissi di estensione superiore ad un miglio nautico. Le boe segnaletiche intermedie sono collocate a distanze non superiori ad un miglio nautico, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell’attrezzo di estensione pari o superiore ad un miglio nautico.
Le boe segnaletiche intermedie hanno caratteristiche identiche a quelle della boa segnaletica situata all’estremità nel settore orientale, tranne per quanto in appresso specificato:
a)
la bandierina è di colore bianco;
b)
una boa segnaletica intermedia ogni cinque è dotata di un riflettore radar con una portata di almeno due miglia nautiche.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1805:oj#art-1