Art. 1
In vigore dal 28 ott 2005
All’articolo 12 bis del regolamento (CE) n. 2366/98 sono aggiunti i seguenti commi quinto e sesto:
«Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la produzione stimata in olio d’oliva vergine degli olivi supplementari menzionata al primo comma è determinata moltiplicando la resa media per olivo adulto per la somma:
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del numero di olivi supplementari piantati dal 1o maggio 1998 al 31 ottobre 1998, moltiplicato per 1, e
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del numero di olivi supplementari piantati dal 1o novembre 1998 al 31 ottobre 1999, moltiplicato per 0,90, e
—
del numero di olivi supplementari piantati dal 1o novembre 1999 al 31 ottobre 2000, moltiplicato per 0,70, e
—
del numero di olivi supplementari piantati dal 1o novembre 2000 al 31 ottobre 2001, moltiplicato per 0,35.
La resa media per olivo adulto per la campagna 2004/2005 è calcolata dividendo la quantità di olio d’oliva vergine prodotta, cui fa menzione l’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), per la somma:
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del numero di olivi in produzione piantati anteriormente al 1o maggio 1998, e
—
del numero di olivi in produzione piantati dal 1o maggio al 31 ottobre 1998, moltiplicato per 1, e
—
del numero di olivi in produzione piantati dal 1o novembre 1998 al 31 ottobre 1999, moltiplicato per 0,90, e
—
del numero di olivi in produzione piantati dal 1o novembre 1999 al 31 ottobre 2000, moltiplicato per 0,70, e
—
del numero di olivi in produzione piantati dal 1o novembre 2000 al 31 ottobre 2001, moltiplicato per 0,35.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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