Art. 1
In vigore dal 26 ott 2005
La riduzione dell’1 % per giorno lavorativo, prevista all’articolo 21, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 796/2004, non si applica alle domande uniche, o alle loro modifiche, presentate fino al:
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6 giugno 2005 alle competenti autorità della Guiana francese,
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19 giugno 2005 alle competenti autorità della Martinica,
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24 giugno 2005 alle competenti autorità della Riunione,
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27 giugno 2005 alle competenti autorità della Guadalupa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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