Art. 1

In vigore dal 26 ott 2005
La riduzione dell’1 % per giorno lavorativo, prevista all’articolo 21, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 796/2004, non si applica alle domande uniche, o alle loro modifiche, presentate fino al: — 6 giugno 2005 alle competenti autorità della Guiana francese, — 19 giugno 2005 alle competenti autorità della Martinica, — 24 giugno 2005 alle competenti autorità della Riunione, — 27 giugno 2005 alle competenti autorità della Guadalupa.
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