Art. 1
In vigore dal 24 ott 2005
Nel regolamento (CEE) n. 2342/92, articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:
«a)
del certificato genealogico, redatto in conformità dell’, paragrafo 1, della decisione 2005/379/CE della Commissione (*1), o di qualsiasi altro documento redatto in conformità del paragrafo 2 dello stesso articolo;
(*1)
GU L 125 del 18.5.2005, pag. 15.»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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