Art. 1

In vigore dal 24 ott 2005
Nel regolamento (CEE) n. 2342/92, articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dal testo seguente: «a) del certificato genealogico, redatto in conformità dell’, paragrafo 1, della decisione 2005/379/CE della Commissione (*1), o di qualsiasi altro documento redatto in conformità del paragrafo 2 dello stesso articolo; (*1)   GU L 125 del 18.5.2005, pag. 15.» "
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:1746:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo