Art. 1
In vigore dal 24 ott 2005
Il regolamento (CE) n. 1164/2005 è così modificato:
1)
all’, il quantitativo di «99 068» tonnellate è sostituito dal quantitativo di «90 000» tonnellate;
2)
all’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, la data del «26 ottobre 2005» è sostituita dalla data del «28 giugno 2006».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2005:1742:oj#art-1