Art. 1

In vigore dal 24 ott 2005
Il regolamento (CE) n. 1164/2005 è così modificato: 1) all’, il quantitativo di «99 068» tonnellate è sostituito dal quantitativo di «90 000» tonnellate; 2) all’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, la data del «26 ottobre 2005» è sostituita dalla data del «28 giugno 2006».
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