Art. 1

In vigore dal 20 ott 2005
Il regolamento (CE) n. 312/2001 è modificato come segue: 1) All’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: «1.   A decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, il contingente tariffario di 56 700 tonnellate relativo all’importazione di olio d’oliva non trattato, di cui ai codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90 , interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, previsto all’articolo 3, paragrafo 1, del protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, può essere importato a dazio doganale zero. I titoli d’importazione sono rilasciati entro il limite del contingente fissato per ogni anno.» 2) È inserito il seguente articolo 1 bis: «Articolo 1 bis Il contingente tariffario previsto per il 2005 è maggiorato di 467 tonnellate, calcolate per il 2004, in conformità dell’articolo 9 del protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea.» 3) All’articolo 4, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma: «Le comunicazioni di cui al primo comma devono essere inviate per via elettronica tramite il formulario messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione.»
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Art. 1 Regolamento (UE) 2005/1721 — Testo vigente | Portale Normativo