Art. 1

In vigore dal 19 ott 2005
L’allegato del regolamento (CE) n. 2138/97 è modificato come segue: 1) al punto A, le parti riguardanti le province di «Perugia», «Brindisi», «Lecce», «Catanzaro», «Reggio Calabria» e «Siracusa» sono sostituite rispettivamente dai testi che figurano nell’allegato del presente regolamento; 2) il testo del punto C è sostituito dal testo figurante nell’allegato II del presente regolamento; 3) al punto D, alla rubrica «Comunidad autónoma: Aragón», provincia di «Zaragoza»: a) nella zona 2, il comune di «Atea» è sostituito dal testo seguente: «Atea (oliveti non irrigati)»; b) nella zona 5 è inserito il testo seguente: «Atea (oliveti irrigati)».
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