Art. 1
In vigore dal 19 ott 2005
L’allegato del regolamento (CE) n. 2138/97 è modificato come segue:
1)
al punto A, le parti riguardanti le province di «Perugia», «Brindisi», «Lecce», «Catanzaro», «Reggio Calabria» e «Siracusa» sono sostituite rispettivamente dai testi che figurano nell’allegato del presente regolamento;
2)
il testo del punto C è sostituito dal testo figurante nell’allegato II del presente regolamento;
3)
al punto D, alla rubrica «Comunidad autónoma: Aragón», provincia di «Zaragoza»:
a)
nella zona 2, il comune di «Atea» è sostituito dal testo seguente: «Atea (oliveti non irrigati)»;
b)
nella zona 5 è inserito il testo seguente: «Atea (oliveti irrigati)».
Storico versioni
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