Art. 1
Ammissibilità
In vigore dal 19 ott 2005
Il regolamento (CE) n. 795/2004 è così modificato:
1)
All’, il testo delle lettere c) e d) è sostituito dal seguente:
«c)
“colture permanenti”, le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai di tali colture, secondo la definizione di cui all’allegato I, sezione G/05, della decisione 2000/115/CE della Commissione (*1) e il bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41 ), escluse le colture pluriennali e i vivai di tali colture pluriennali;
d)
“colture pluriennali”, le colture dei seguenti prodotti e i vivai di tali colture pluriennali:
Codice NC
0709 10 00
Carciofi
0709 20 00
Asparagi
0709 90 90
Rabarbaro
0810 20
Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lampone
0810 30
Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina
0810 40
Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere Vaccinium
(*1)
GU L 38 del 12.2.2000, pag. 1.»
"
2)
È inserito il seguente articolo 3 ter:
«Articolo 3 ter
Ammissibilità
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono considerati ettari ammissibili per la determinazione e l’uso dei diritti al pagamento:
a)
le superfici che tra il 30 aprile 2004 e il 10 marzo 2005 erano investite a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41 ), a Miscanthus sinensis (codice NC ex 0602 90 51 ) e a Phalaris arundicea (fettuccia d’acqua);
b)
le superfici che prima del 30 aprile 2004 erano investite a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41 ), a Miscanthus sinensis (codice NC ex 0602 90 51 ) e a Phalaris arundicea (fettuccia d’acqua) e che sono state affittate o acquistate tra il 30 aprile 2004 e il 10 marzo 2005 per beneficiare del regime di pagamento unico.
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, le superfici ritirate, investite a colture permanenti e usate per i fini di cui all’articolo 55, lettera b) di tale regolamento, e le superfici investite a colture permanenti e che sono altresì oggetto di una domanda di aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 dello stesso regolamento sono considerate ettari ammissibili per l'utilizzo rispettivamente dei diritti al riposo delle terre e dei diritti al pagamento.
3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, le superfici ritirate che sono state investite a colture permanenti da utilizzare per i fini di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio (*) e che hanno beneficiato del pagamento per superficie di cui all’, paragrafo 2, del medesimo regolamento nel 2003, sono considerate ettari ammissibili per l’uso dei diritti di ritiro di cui all’articolo 53 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
4. Fatto salvo l’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ai fini dell’applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2 dello stesso regolamento, le superfici che alla data stabilita per la presentazione delle domande di aiuto per “superficie” per il 2003 erano investite a colture pluriennali, sono considerate ettari ammissibili per l’uso dei diritti di ritiro di cui all’articolo 53 dello stesso regolamento.
5. Fatto salvo l’articolo 60 del regolamento (CE) n. 1782/2003, nel caso in cui uno Stato membro si avvalga dell’opzione di cui all’articolo 59 del suddetto regolamento:
a)
ai fini dell’applicazione dell’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, le superfici ritirate investite a colture permanenti da utilizzare per i fini di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio e che hanno beneficiato del pagamento per superficie di cui all’, paragrafo 2, dello stesso regolamento nel 2003, sono considerate ettari ammissibili per la determinazione dei diritti di ritiro;
b)
ai fini dell’applicazione dell’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 le superfici investite a colture permanenti da utilizzare per i fini di cui all’articolo 55, lettera b) dello stesso regolamento sono considerate ettari ammissibili per la determinazione dei diritti di ritiro;
c)
ai fini dell’applicazione dell’articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 le superfici investite a colture permanenti e che sono anche oggetto di una domanda di aiuto per le colture energetiche, ai sensi dell’articolo 88 dello stesso regolamento, sono considerate ettari ammissibili per la determinazione dei diritti di pagamento;
d)
ai fini dell’applicazione dell’articolo 59, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003 le superfici investite a colture pluriennali sono considerate ettari ammissibili per la determinazione dei diritti di pagamento.
6. Gli agricoltori interessati dall’applicazione dei paragrafi 2-5 del presente articolo nel 2005 possono modificare la loro domanda unica entro quattro settimane a partire dal 19 ottobre 2005 o entro il termine fissato dai rispettivi Stati membri.
(*)
GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.»
"
3)
L’articolo 48 bis è così modificato:
1.
Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«Qualsiasi riferimento contenuto nell’articolo 3 ter e nei capitoli 6 e 7 del presente regolamento, agli articoli 58 e 59 oppure all’articolo 58, paragrafo 1, e all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è inteso come riferimento all’articolo 71 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003.».
2.
Il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«Qualsiasi riferimento contenuto nell’articolo 3 ter, nell’articolo 8, paragrafo 2, nell’articolo 9, paragrafo 1, lettera e), nell’articolo 41 e nell’articolo 50 bis del presente regolamento, all’articolo 60 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è inteso come riferimento all’articolo 71 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003.».
3.
Il testo del paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«Qualsiasi riferimento contenuto negli articoli 39, 43 e 48 ter del presente regolamento, all’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è inteso come riferimento all’articolo 71 undecies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.».
4.
Il testo del paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«L’articolo 3 bis, l’articolo 3 ter, paragrafi 1, 3 e 4, gli articoli 7, 10, da 12 a 17, 27, 28, 30, 31, 31 bis, 40, 42, 45, 46 e 49 non si applicano.».
5.
È inserito il nuovo paragrafo 10 seguente:
«Qualsiasi riferimento, nell’articolo 3 ter del presente regolamento, all’articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è inteso come riferimento all’articolo 71 septies, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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