Art. 2

In vigore dal 17 ott 2005
La gara verte su un quantitativo massimo di 500 000 tonnellate di frumento tenero che può essere esportato nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (4) e la Svizzera.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2005/1695 — Testo vigente | Portale Normativo