Art. 1
In vigore dal 14 ott 2005
Per i prodotti elencati in allegato che, dopo essere stati acquistati in regime d’intervento pubblico, sono immagazzinati o presi in consegna dagli organismi d’intervento tra il 1o ottobre 2005 e il 30 settembre 2006, gli organismi d’intervento applicano al valore dei prodotti acquistati ogni mese i coefficienti di deprezzamento indicati nello stesso allegato.
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