Art. 2

In vigore dal 14 ott 2005
Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, il coefficiente previsto all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è fissato a 0,27033 per la Repubblica ceca, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia e a 0,15935 per gli altri Stati membri.
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