Art. 1
In vigore dal 13 ott 2005
Per le spese imputabili all'esercizio 2006 del FEAOG, sezione garanzia:
1)
il tasso d’interesse uniforme di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78 è fissato al 2,2 % per gli Stati membri diversi da quelli indicati ai punti 2) e 3) del presente articolo;
2)
il tasso d’interesse specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 411/88, è così fissato:
a)
2,1 % per la Repubblica ceca, la Francia, l'Austria e la Finlandia;
b)
1,8 % per la Svezia;
3)
il tasso d’interesse rimborsato a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 411/88, è così fissato:
a)
3,2 % per Cipro;
b)
5,1 % per l'Ungheria;
c)
3,0 % per la Polonia;
d)
2,8 % per la Slovenia;
e)
2,3 % per il Regno Unito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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