Art. 1

In vigore dal 13 ott 2005
Per le spese imputabili all'esercizio 2006 del FEAOG, sezione garanzia: 1) il tasso d’interesse uniforme di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78 è fissato al 2,2 % per gli Stati membri diversi da quelli indicati ai punti 2) e 3) del presente articolo; 2) il tasso d’interesse specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 411/88, è così fissato: a) 2,1 % per la Repubblica ceca, la Francia, l'Austria e la Finlandia; b) 1,8 % per la Svezia; 3) il tasso d’interesse rimborsato a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 411/88, è così fissato: a) 3,2 % per Cipro; b) 5,1 % per l'Ungheria; c) 3,0 % per la Polonia; d) 2,8 % per la Slovenia; e) 2,3 % per il Regno Unito.
Storico versioni

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