Art. 1
In vigore dal 13 ott 2005
Nel regolamento (CE) n. 60/2004 il testo dell’articolo 7, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
«2. Se la prova di cui al paragrafo 1 non è fornita, per la totalità o una parte dell’eccedenza constatata, il nuovo Stato membro è tenuto al pagamento di un importo pari al quantitativo non eliminato moltiplicato per la restituzione all’esportazione più elevata applicabile allo zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 tra il 1o maggio 2004 e il 30 novembre 2005. Una percentuale pari al 25 % di detto importo è versata al bilancio comunitario entro il 31 dicembre del 2006, del 2007, del 2008 e del 2009. Ai fini del calcolo del prelievo alla produzione per la campagna 2005/2006, viene presa in considerazione la totalità dell’importo.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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