Art. 1
In vigore dal 12 ott 2005
L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 314/2002 è modificato come segue:
1)
il paragrafo 4 è modificato come segue:
a)
il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:
«I quantitativi di cui al primo comma, lettere c) e d), e di cui al secondo comma, lettere a) e b), sono ricavati dalle banche dati di Eurostat o da fonti di informazione alternative e vertono, in assenza di dati completi per una determinata campagna, sugli ultimi dodici mesi disponibili. I quantitativi in regime di perfezionamento attivo o passivo non sono presi in considerazione.»;
b)
è aggiunto il comma seguente:
«I quantitativi di cui al primo comma, lettera a), e al secondo comma, lettera c), comprendono i quantitativi eccedenti le scorte normali, fissati all’ del regolamento (CE) n. 832/2005 della Commissione (*1) e le scorte di intervento costituite in applicazione dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1260/2001.
(*1)
GU L 138 dell’1.6.2005, pag. 3.»
"
2)
il paragrafo 5 è modificato come segue:
a)
al primo comma sono aggiunte le seguenti lettere:
«d)
i quantitativi di prodotti di base espressi in zucchero bianco per i quali sono stati rilasciati titoli di restituzione alla produzione a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 nel corso della campagna considerata;
e)
l’aiuto alimentare.»;
b)
il secondo comma è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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