Art. 1

In vigore dal 11 ott 2005
Il regolamento (CE) n. 1535/2003 è modificato come segue: 1) all’articolo 23, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente testo: «Le organizzazioni di produttori di pomodori, pesche o pere presentano le domande di aiuto alle autorità competenti dello Stato membro in cui si trova la loro sede sociale, a condizione che detto Stato membro disponga di un limite di trasformazione per il relativo prodotto, definito nell’allegato III del regolamento (CE) n. 2201/96. Il quantitativo oggetto della domanda è imputato sul limite dello Stato membro nel quale la materia prima è stata prodotta.»; 2) all’articolo 24, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) il quantitativo oggetto della domanda d’aiuto; tale quantitativo, ripartito per contratto ed eventualmente per livello di aiuto applicabile nello Stato membro di produzione della materia prima, non può superare il quantitativo ammesso alla trasformazione, previa deduzione dei tassi di riduzione applicati;» 3) all’articolo 27, paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito il comma seguente: «L’importo dell’aiuto da versare è quello corrispondente allo Stato membro nel quale la materia prima è stata prodotta.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:1663:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo