Art. 1

Riserva di nomi da parte dei paesi e codici alfanumerici a due caratteri che designano i paesi

In vigore dal 10 ott 2005
Il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione è modificato come segue: 1) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Riserva di nomi da parte dei paesi e codici alfanumerici a due caratteri che designano i paesi 1.   I nomi elencati nell’allegato al presente regolamento possono essere riservati o registrati come nomi di dominio di secondo livello nel dominio di primo livello .eu solo dai paesi indicati nell’elenco. 2.   I codici alfanumerici a due caratteri che rappresentano i paesi non possono essere registrati come nomi di dominio di secondo livello direttamente nel dominio di primo livello .eu.»; 2) all’articolo 12, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «La registrazione per fasi inizia solo una volta soddisfatta la prescrizione di cui all’articolo 6, paragrafo 1.»; 3) è aggiunto l’allegato del presente regolamento.
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