Art. 1
Riserva di nomi da parte dei paesi e codici alfanumerici a due caratteri che designano i paesi
In vigore dal 10 ott 2005
Il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione è modificato come segue:
1)
l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Riserva di nomi da parte dei paesi e codici alfanumerici a due caratteri che designano i paesi
1. I nomi elencati nell’allegato al presente regolamento possono essere riservati o registrati come nomi di dominio di secondo livello nel dominio di primo livello .eu solo dai paesi indicati nell’elenco.
2. I codici alfanumerici a due caratteri che rappresentano i paesi non possono essere registrati come nomi di dominio di secondo livello direttamente nel dominio di primo livello .eu.»;
2)
all’articolo 12, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«La registrazione per fasi inizia solo una volta soddisfatta la prescrizione di cui all’articolo 6, paragrafo 1.»;
3)
è aggiunto l’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2005:1654:oj#art-1