Art. 7

In vigore dal 10 ott 2005
1.   Conformemente alla procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute. 2.   Se l’aggiudicazione al prezzo minimo fissato ai sensi del paragrafo 1 comporta il superamento del quantitativo disponibile, si procede all’aggiudicazione limitatamente a detto quantitativo disponibile. In caso di offerte con lo stesso prezzo, se l’accettazione di tutte le offerte comporta il superamento del quantitativo disponibile si procede all’aggiudicazione: a) suddividendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile proporzionalmente al quantitativo totale indicato in ciascuna offerta; oppure b) ripartendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile sino a concorrenza di un quantitativo massimo stabilito per ciascuno di essi; oppure c) per estrazione a sorte.
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