Art. 7
In vigore dal 10 ott 2005
1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.
2. Se l’aggiudicazione al prezzo minimo fissato ai sensi del paragrafo 1 comporta il superamento del quantitativo disponibile, si procede all’aggiudicazione limitatamente a detto quantitativo disponibile.
In caso di offerte con lo stesso prezzo, se l’accettazione di tutte le offerte comporta il superamento del quantitativo disponibile si procede all’aggiudicazione:
a)
suddividendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile proporzionalmente al quantitativo totale indicato in ciascuna offerta; oppure
b)
ripartendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile sino a concorrenza di un quantitativo massimo stabilito per ciascuno di essi; oppure
c)
per estrazione a sorte.
Storico versioni
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