Art. 3
In vigore dal 6 ott 2005
Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito del protocollo sono tenuti a notificare alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca delle Comore a norma del regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione (4).
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