Art. 1
In vigore dal 6 ott 2005
1. Nel regolamento (CE) n. 2604/2000, nella tabella di cui all’, paragrafo 3, è inserita, tra le voci relative ai produttori dell’India, la seguente voce:
Stato
Società
Dazio definitivo
(EUR/t)
Codice addizionale TARIC
«India
South Asian Petrochem Limited
88,9
A585 »
2. Il dazio istituito viene riscosso retroattivamente sulle importazioni del prodotto in esame registrate conformemente all’ del regolamento (CE) n. 33/2005.
3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, il dazio antidumping definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica in conformità dell’.
4. Salvo disposizione contraria, si applicano le norme vigenti in materie di dazi doganali.
Storico versioni
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