Art. 1
In vigore dal 4 ott 2005
In deroga all’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 866/2004, gli agrumi di cui al codice NC 0805 che attraversano la linea ai sensi di tale regolamento non sono soggetti a dazi doganali o a tasse di effetto equivalente.
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