Art. 2
In vigore dal 30 set 2005
1. In applicazione dell’articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per la campagna di commercializzazione 2005/2006 i fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie comunitarie sono ridotti di 14 676 tonnellate, espresse in zucchero bianco.
2. La riduzione di cui al paragrafo 1 è ripartita tra gli Stati membri di cui trattasi secondo quanto indicato nella parte B dell’allegato.
Storico versioni
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